Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 maggio 2022 – Il ricorso sulle emissioni inquinanti prodotte dall’impianto siderurgico «Ilva», operante nella città di Taranto, e i loro effetti sulla salute della popolazione locale.

Ago 31, 2022 | Ricorsi Corte Europea | 0 commenti

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 maggio 2022 – Ricorso n. 4642/17 – Causa Ardimento e altri c. Italia

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ARDIMENTO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 4642/17)

SENTENZA

STRASBURGO

5 maggio 2022

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Ardimento e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Péter Paczolay, presidente,
  • Erik Wennerström,
  • Raffaele Sabato, giudici,
  • e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 4642/17) presentato contro la Repubblica italiana da 39 cittadini di questo Stato residenti a Taranto (l’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza) («i ricorrenti») e rappresentati dall’avvocato A. Saccucci, che il 13 dicembre 2016 hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato, presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, dal suo agente, L. D’Ascia, le doglianze relative agli articoli 2, 8 (diritto al rispetto della vita privata) e 13 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 aprile 2022,

Emetta la seguente sentenza, adottata in tale data:

  • OGGETTO DELLA CAUSA
  1. Il ricorso riguarda le emissioni inquinanti prodotte dall’impianto siderurgico «Ilva», operante nella città di Taranto, e i loro effetti sulla salute della popolazione locale.
  2. Per quanto riguarda i dettagli dei fatti di causa, la Corte rimanda alla sentenza Cordella e altri c. Italia (nn. 54414/13 e 54264/15, §§ 8-91, 24 gennaio 2019). Diversi ricorrenti lavorano o lavoravano nel suddetto stabilimento. Alcuni di loro hanno contratto delle malattie e sostengono che queste ultime sono malattie professionali.
  3. Ai sensi degli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti contestano allo Stato di non aver adottato le misure legali e regolamentari volte a proteggere la loro salute e l’ambiente, e di aver omesso di fornire loro delle informazioni sull’inquinamento e i conseguenti rischi per la salute.
  4. Infine, invocando l’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti sostengono di avere subito una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo.

Valutazione della Corte

  1. sulla ricevibilità del ricorso
  1. Il Governo eccepisce che i ricorrenti non hanno debitamente esaurito le vie di ricorso che erano a loro disposizione nel diritto interno, contesta la qualità di vittima dei ricorrenti e ritiene che le loro doglianze siano soltanto di carattere generale. Il Governo eccepisce anche il superamento del termine di sei mesi.
  2. La Corte osserva che le argomentazioni del Governo sono identiche a quelle sollevate nell’ambito della causa Cordella (sopra citata, §§ 110-113), nella quale la Corte aveva respinto tali eccezioni. Nel caso di specie, la Corte non vede alcuna argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa e ritiene, pertanto, che tali eccezioni debbano essere respinte (si veda Cordella, sopra citata, §§ 121-127).
  3. La Corte osserva che le doglianze dei ricorrenti devono essere analizzate unicamente sotto il profilo del loro diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’articolo 8 della Convenzione (Radomilja e altri c. Croazia [GC], 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018).
  4. Inoltre, essa constata che questo ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione, e pertanto lo dichiara ricevibile.
  5. sulla dedotta violazione degli articoli 8 e 13 della convenzione
  1. I principi generali riguardanti dei danni all’ambiente che possono pregiudicare il benessere delle persone sono stati riassunti nella sentenza Cordella (sopra citata, §§ 157-160).
  2. In tale sentenza di principio, la Corte ha concluso che la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientali inerenti all’attività di produzione della società Ilva di Taranto era a un punto morto. Essa ha constatato anche il protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che metteva in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio.
  3. Inoltre, la Corte ha considerato che le autorità nazionali avevano omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata, e che il giusto equilibrio da garantire tra, da un lato, l’interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all’ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall’altro, l’interesse della società nel suo insieme non era stato rispettato. Perciò, la Corte aveva concluso che l’articolo 8 della Convenzione era stato violato.
  4. La Corte ha considerato, inoltre, che nessuna azione di natura penale, civile o amministrativa possa rispondere all’obiettivo delle persone interessate, ossia ottenere il risanamento della zona interessata, e che sia stato violato anche l’articolo 13 della Convenzione.
  5. Passando al caso di specie, dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti.
  6. La Corte osserva anche che la procedura di esecuzione della sentenza Cordella (sopra citata) è pendente dinanzi al Comitato dei Ministri. Dal rapporto relativo alla sua 1398a riunione (DH 9-11 marzo 2021) risulta che le autorità nazionali hanno omesso di fornire informazioni precise riguardanti l’attuazione effettiva del piano ambientale, elemento fondamentale affinché il funzionamento dell’acciaieria non continui a presentare rischi per la salute.
  7. A tale riguardo, la Corte tiene a ribadire che i lavori di risanamento della fabbrica e del territorio colpito dall’inquinamento ambientale sono di primaria importanza e urgenti, e che il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali e recante l’indicazione delle misure e delle azioni necessarie ad assicurare la protezione ambientale e sanitaria della popolazione, deve essere messo in esecuzione nel più breve tempo possibile (si veda Cordella, sopra citata, § 182).
  8. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene dunque che il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e il loro diritto a un ricorso effettivo, protetti dagli articoli 8 e 13 della Convenzione, siano stati violati nel caso di specie. Pertanto, vi è stata violazione di tali disposizioni.
  9. sull’applicazione dell’articolo 41 della convenzione
  1. I ricorrenti chiedono la somma di 20.000 euro (EUR) ciascuno per danno morale. Allo stesso titolo, i ricorrenti che soffrono di una patologia derivante, secondo loro, dalle violazioni denunciate (indicate nei numeri 6, 19, 27, 35 e 36 della tabella allegata alla presente sentenza) e i loro familiari (indicati nei numeri 5, 12, 16, 17, 18, 20 e 36 della tabella) chiedono un’ulteriore somma di 20.000 EUR ciascuno.
  2. Inoltre, i ricorrenti chiedono la somma di 27.475,2 EUR per le spese che affermano di avere sostenuto per il procedimento dinanzi alla Corte.
  3. Il Governo contesta tali pretese.
  4. Per quanto riguarda il danno morale, nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che le constatazioni di violazione della Convenzione alle quali è giunta costituiscano una riparazione sufficiente per il danno morale subìto dai ricorrenti.
  5. Per quanto riguarda la domanda relativa alle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, secondo la sua giurisprudenza un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 5.000 EUR per il procedimento dinanzi ad essa e la accorda ai ricorrenti congiuntamente, più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi su tale somma a titolo di imposta.
  • Per questi motivi, la corte, all’unanimitÀ,
  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
  4. Dichiara che la constatazione di una violazione rappresenta di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dai ricorrenti interessati;
  5. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi, la somma di 5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi su tale somma a titolo di imposta, per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 maggio 2022, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Cancelliere aggiunto Presidente

Allegato

N.Nome COGNOMEAnno di nascita
1.Gabriella ARDIMENTO1956
2.Stefania ARMENISE1978
3.Stefania BELLANOVA1974
4.Gennaro BERARDI1967
5.Francesca BIANCOIn nome proprio e in qualità di madre di Dorotea GIRARDI1951
6.Maria Assunta CARBONE1955
7.Francesca CAVALLO1994
8.Michele CAVALLO1949
9.Simona CLEMENTE1991
10.Roberto CONFORTI1967
11.Giuseppe D’ALOIA1947
12.Anna DI TODAROIn nome proprio e in qualità di madre di Gabriella SCIALPI1944
13.Pasquale D’ONGHIA1941
14.Ciro FASANO1977
15.Cosimo FITTAIOLO1976
16.Ferdinando FRASCOLLAEnfant de Gabriella SCIALPI2001
17.Francesca FRASCOLLAEnfant de Gabriella SCIALPI2003
18.Renato FRASCOLLAIn nome proprio e in qualità di marito di Gabriella SCIALPI1967
19.Dorotea GIRARDI1986
20.Michele GIRARDIIn nome proprio e in qualità di padre di Dorotea GIRARDI1950
21.Gerarda IARRUSSO1944
22.Marco MACKNECHT1987
23.Federica PADOVANO1989
24.Marcello PADOVANO1984
25.Nicola PADOVANO1953
26.Laura PENTASSUGLIA1972
27.Nevia Anna PERSANO1957
28.Erica PRETE1991
29.Marco PRETE1995
30.Luigi ROMANDINI1952
31.Mario ROMANDINI1989
32.Pierluigi ROMANDINI1993
33.William ROMANDINI1991
34.Patrizia SABATINO1958
35.Gabriella SCIALPI1969
36.Roberto SCIALPIIn nome proprio e in qualità di padre di Gabriella SCIALPI1939
37.Vincenzo SIMONETTI1953
38.Nadia STRUSI1957
39.Gennaro VIESTI1951