Se il minore viola il codice della strada la sanzione deve essere irrogata ai genitori

Ago 1, 2022 | Giurisprudenza Civile | 0 commenti

In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l’obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev’essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo.

A precisarlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 19619/2022, depositata lo scorso 17 giugno.

Con l’unico motivo articolato la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione aveva correttamente indicato, quale trasgressore, il minore che aveva commesso il fatto senza, tuttavia, considerare che, quando il fatto è commesso da un minore, il verbale di contestazione dev’essere elevato nei confronti dei genitori i quali non rispondono a titolo di coobbligati in solido ma, ove non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressori e come tali devono essere chiaramente indicati nel verbale.

Il motivo viene ritenuto fondato. La Cassazione, anche in precedenza, ha ritenuto che, in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti ai sensi dell’art. 194 C.d.S., colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l’obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo (Cass. n. 17189 del 2009).

Come specificato in apertura, n caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione deve essere irrogata ai soggetti che sono tenuti a provvedere alla sorveglianza dell’incapace, che ne rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma. Gli stessi, infatti, hanno omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l’obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev’essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo (Cass. n. 26171 del 2013).

Il ricorso, quindi, è stato accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.